ASSOCIAZIONE BIOLOGI UMBRIA
ATTO COSTITUTIVO
L’anno 2017, mese giugno, il giorno 29 in Terni sono presenti:
il Dott. ANDREA GENOVA, nato a Terni (TR) il 27/07/1987, residente a Terni (TR) in Via Gabelletta 78, C.Fisc. GNVNDR87L27L117X
la Dott.ssa CLAUDIA TUBARO, nata a Avezzano (AQ) il 21/01/1976, residente a San Mariano (PG) in Via Luca Benincasa 2, C.Fisc. TBRCLD76A61A515L
la Dott.ssa SONIA PIMPONI, nata a Narni (TR) il 07/07/1981, residente a Terni (TR) in Via del Rubbio 21, C.Fisc. PMPSNO81L47F844W
il Dott. LUCA SCHINOPPI, nato a Umbertide (PG) il 26/10/1987, residente a Terni (TR) in Via dell’Aquila 6/G, C.Fisc. SCHLCU87R26D786F
la Dott.ssa LUCIA BRANDIMARTE, nata a Foligno (PG) il 07/08/1980, residente a Massa Martana (PG) in Voc.Raggio 382, C.Fisc. BRNLCU80M47D653F
il Dott. PIERO LABATE, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 17/05/1980, residente a Perugia (PG) in Via Cortonese 82, C.Fisc. LBTPRI80E17A048Q
la Dott.ssa MELISSA FINALI, nata a Perugia (PG) il 29/10/1984, residente a Perugia (PG), in Via del Conventuccio 40, C.Fisc. FNLMSS84R69G478P
il Dott. FRANCESCO BRONZINI, nato a Terni (TR) il 05/08/1985, residente a Stroncone (TR) in Voc. Casale 13, C.Fisc. BRNFNC85M05L117S
mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:
1. E’ costituita fra i presenti, nel rispetto dell’art. 36 e seguenti del codice civile, l’associazione avente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE BIOLOGI UMBRIA”, in sigla “ABiU”.
2. L’associazione ha sede legale in Terni, Via della Stadera 1. L’associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibere del Consiglio direttivo possono essere istituite diversi sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.
3. L’associazione, senza scopo di lucro, ha una struttura e contenuti democratici. E’ apolitica e apartitica, si propone di svolgere attività nei confronti degli associati, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi. L’associazione non svolge attività sindacale. In particolare, l’associazione intende realizzare iniziative scientifiche, culturali, editoriali, ricreative, sportive, di formazione e in generale qualsiasi attività di ausilio agli associati, nonché sostenere i rapporti professionali e sociali tra gli stessi. Le attività di cui sopra potranno essere marginalmente rivolte anche a terzi.
4. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
5. L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
6. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
dai beni mobili ed immobili che provengono dall’associazione a qualsiasi titolo;
dalle elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
dagli avanzi netti di gestione;
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
dei versamenti effettuati da tutti gli associati;
degli introiti realizzati nello svolgimento della propria attività;
dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
7. Le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione sono riportate nello statuto.
8. I comparenti stabiliscono che per il primo mandato triennale, il consiglio direttivo sia composto da 4 membri e nominano a farne parte: il Dott. ANDREA GENOVA, la Dott.ssa SONIA PIMPONI, il Dott. LUCA SCHINOPPI, la Dott.ssa CLAUDIA TUBARO
a presidente viene eletto il Dott. ANDREA GENOVA
a vicepresidente viene eletto la Dott.ssa CLAUDIA TUBARO
a segretario viene eletto la Dott.ssa SONIA PIMPONI
a tesoriere viene eletto il Dott. LUCA SCHINOPPI
9. le spese del presente atto, annesse e dipendenti si convengono ad esclusivo carico dell’associazione costituita.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2017
é parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 21 articoli di seguito specificati, steso su fogli dattilografati.
Letto, firmato e sottoscritto.
I soci fondatori:
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ASSOCIAZIONE BIOLOGI UMBRIA
Art. 1 – Denominazione e durata
È costituita, ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione culturale e di promozione scientifica senza scopo di lucro denominata:
“ASSOCIAZIONE BIOLOGI UMBRI”.
L’associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Terni, via della Stadera n° 1. Il consiglio direttivo potrà istituire sedi secondarie e uffici periferici in altre località, e potrà con propria deliberazione spostare la sede legale nell’ambito dello stessa regione.
Art. 3 – Attività costituenti l’oggetto sociale – SCOPO
L’associazione, senza scopo di lucro, apolitica e apartitica, si propone di svolgere attività nei confronti degli associati, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi. L’associazione non svolge attività sindacale. L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.
In particolare, l’associazione intende realizzare iniziative scientifiche, culturali, editoriali, ricreative, sportive, di formazione e in generale qualsiasi attività di ausilio agli associati, nonché sostenere i rapporti professionali e sociali tra gli stessi. Le attività di cui sopra potranno essere rivolte anche a terzi.
Art. 4 – OGGETTO
Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) la divulgazione della conoscenza delle molteplici funzioni del biologo;
b) curare l’organizzazione e lo svolgimento di qualsiasi attività formativa, scientifica, culturale, editoriale, di aggiornamento e ausilio professionale – anche con l’ausilio di moderni sistemi di comunicazione multimediali – compresa l’organizzazione di conferenze, videoconferenze, seminari, convegni, master, e incontri di studio, di analisi e di approfondimento nell’ambito di settori di interesse della professione di biologo e delle professioni affini;
c) portare a conoscenza degli iscritti ogni iniziativa culturale e professionale svolta da enti pubblici e privati (Università, centri di ricerca, Fondazioni dedicate alla Ricerca Scientifica, Enti territoriali, Associazioni di categoria e altri);
d) aggiornare e diffondere le novità in merito alle normative vigenti del settore di interesse e promuovere tutte quelle iniziative che possono sviluppare l’applicazione di metodi e conoscenze attinenti l’espletamento dell’attività professionale correlata alla biologia;
e) dedicare attenzione particolare al corretto e concreto sviluppo della professione mediante iniziative dedicate ai giovani, anche attraverso la realizzazione di attività formative mirate (convegni, seminari, tecnici, workshop ecc.) e/o l’attivazione di iniziative opportunamente dedicate (borse di studio, stage presso laboratori o studi di colleghi altamente qualificati, ecc);
f) realizzare materiale didattico cartaceo, fotografico, audiovisivo ed informatico – anche con l’utilizzo dei moderni sistemi di comunicazioni multimediali – per la maggiore divulgazione della attività tecnico-scientifiche;
g) svolgere l’attività di volontariato nell’ambito della tutela sociale ed ambientale, l’assistenza, l’educazione sanitari ed ecologica, nonché qualunque altra attività che si manifesta nella professione del biologo;
h) l’organizzare e gestire incontri e manifestazioni di carattere ricreativo e sportivo sia nell’ambito nazionale che all’estero;
i) organizzare corsi di formazione rivolti ai biologi (ECM) ed a tutte quelle professioni che necessitano di formazione continua
L’associazione si impegna a mantenere i rapporti con l’ordine nazionale dei biologi (ONB) e con l’ente nazionale di previdenza e assistenza a favore di biologi (Enpab). Si impegna altresì a promuovere ogni altra iniziativa che ritenga utile sotto il profilo culturale e professionale presso enti pubblici e privati.
Per attuare le suddette finalità, l’Associazione darà vita a corsi e seminari, allo scopo di divulgare la conoscenza della semplicità e della grandezza di questi sistemi di vita che portano al benessere fisico, psichico e spirituale nostro e di chi ci circonda.
Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l’associazione potrà avviare iniziative di animazione e di educazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, spettacoli, ritrovi, feste a carattere polivalente e potrà occuparsi della promozione di attività legate alle pratiche previste dallo statuto; potrà gestire impianti ed attrezzature; organizzare gare, tornei, eventi, manifestazioni, congressi, fiere, sfilate di moda. L’associazione potrà attuare anche attività ricreative, culturali, artistiche e musicali correlate allo scopo sociale.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.
Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.
L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, esercitare, in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:
– allestire, vendere e noleggiare gazebo, tende, impianti elettronici di diffusione sonora e visivi, realizzare palchi e strutture collegate, allestire banchetti, stand gastronomici, forniture di pasti e bevande, attività di ristorazione e bar, promozione di prodotti tipici;
– istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;
– organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;
– svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
– promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all’estero;
– predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione;
– provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento e attrezzatura sportiva e altro materiale di interesse artistico e sportivo;
– svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
– stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
– gestire centri di ristorazione nei luoghi ove la stessa opera;
– promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi, anche con l’apposizione degli stessi su articoli di abbigliamento sportivo e gadget pubblicitario di cui potrà effettuare il commercio al minuto all’interno delle strutture e degli impianti sportivi in cui opera;
– realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;
– svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
– svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.
Art. 5 – Patrimonio ed entrate
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote sociali annuali dei soci;
b) eventuali quote supplementari dei soci;
c) eventuali contributi volontari dei soci;
d) eventuali contributi volontari dei terzi;
e) eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano ai corsi e eventuali contributi volontari versati dai dottori che partecipino ai corsi di formazione;
f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;
i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
Il patrimonio dell’associazione è quindi costituito:
– dai beni mobili ed immobili che provengono dall’associazione a qualsiasi titolo;
-dalle elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
– dagli avanzi netti di gestione;
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
– dei versamenti effettuati da tutti gli associati;
– degli introiti realizzati nello svolgimento della propria attività;
– dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota associativa annuale che dovrà essere versata da parte di chi intende aderire per la prima volta, e da tutti gli associati entro tre mesi dall’inizio dell’esercizio sociale. L’adesione all’associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o esborso rispetto al versamento iniziale o annuale. E’ comunque facoltà degli associati effettuare versamenti o aggiuntivi rispetto a quelli originari, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso discioglimento dell’associazione, ne in caso di morte di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla medesima.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, di conseguenza, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare ne per successione a titolo universale.
Art. 6 – Divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 7 -Raccolta pubblica di fondi
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.
Art. 8 – Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale dell’associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio direttivo, un rendiconto contabile-economico-finanziario, accompagnato da una Relazione redatta dallo stesso Consiglio direttivo.
Dal rendiconto devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, contributi e i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.
Il rendiconto contabile-economico-finanziario e la Relazione del Consiglio devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
L’assemblea deve essere convocata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati, presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
L’avviso dovrà contenere la data della prima e della seconda convocazione.
L’assemblea di approvazione dovrà tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’approvazione del rendiconto e della relazione dovrà avvenire con le modalità previste dall’art. 8 dello statuto sociale.
In caso di impedimento l’assemblea di approvazione del rendiconto potrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e quindi entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
Art. 9 – Soci
L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: Fondatori, Ordinari, Straordinari, Sostenitori e Onorari.
Sono soci Fondatori coloro che hanno costituito l’associazione.
Sono soci Ordinari le persone fisiche che abbiano conseguito la laurea in scienze biologiche o lauree affini e che abbiano conseguito l’abilitazione tramite superamento dell’esame di stato e che siano iscritti all’Ordine dei Biologi. Essi possono partecipare all’assemblea ed hanno diritto di voto.
Sono soci Straordinari i laureati abilitati non iscritti all’ordine, i laureati non abilitati e gli studenti di biologia e lauree affini. Essi possono partecipare all’assemblea ma non possono ricoprire cariche elettive.
Sono associati Sostenitori le persone fisiche o le società scientifiche, associazioni, fondazioni, onlus, enti, istituti pubblici o privati che ne condividano le finalità ed intendono sostenere l’associazione con la propria attività o contribuire finanziariamente al suo sostegno; la rappresentanza in seno all’associazione avviene, ad eccezione delle persone fisiche, da parte di un presidente o di un suo delegato. Essi possono partecipare all’assemblea ma non possono ricoprire cariche elettive.
Sono associati Onorari le persone eminenti alle quali l’associazione, con delibera del consiglio direttivo, ritiene conveniente tributare tale omaggio. Possono essere associati onorari alte personalità insigni per il pubblico riconoscimento, o che abbiano reso servigi all’associazione. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, possono partecipare all’assemblea ma non possono ricoprire cariche elettive.
I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta (in formato cartaceo o all’occorrenza digitale), accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:
– di voler partecipare alla vita associativa;
– di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione;
Il consiglio direttivo, anche tramite il segretario e il tesoriere, provvede in ordine alle domande di ammissione e in caso di diniego è tenuto a esplicitarne la motivazione.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dalla stessa.
All’atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati Ordinari hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni associato Ordinario ha un voto o ha il diritto di presentare una delega di altro socio ordinario.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.
Le quote associative non sono trasmissibili.
Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 28 febbraio; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.
La qualifica di socio si perde per:
– dimissioni;
– radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
– morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisione è inappellabile.
Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere compensi per attività amministrativa.
Art. 10 – Diritti e doveri degli associati
I soci hanno diritto:
– di partecipare all’assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa mentre i soci Ordinari hanno anche il diritto di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;
– di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.
I soci hanno il dovere:
– di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
– di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati dal Consiglio direttivo per l’uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali;
– di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
– di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione.
I soci potranno effettuare, su richiesta dell’Organo Amministrativo, approvata dall’Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.
Art. 11- Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Presidente;
– il Consiglio direttivo.
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.
Art. 12 – L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
Si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale; ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità; qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei suoi associati, in tal caso gli stessi devono presentare domanda al presidente, proponendo l’ordine del giorno, e l’assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione a non meno di 24 ore dalla prima convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.
La convocazione può effettuarsi anche tramite e-mail e/o pec confermata dal destinatario anche con lo stesso mezzo ove ci sia la volontà di partecipare. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, comunicano tramite l’apposita domanda di iscrizione il proprio indirizzo di domicilio ed il proprio indirizzo email e/o pec.
L’assemblea e le sue delibere sono comunque valide qualora siano presenti la metà più uno dei soci appartenenti al direttivo ed in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
L’assemblea ordinaria delibera:
– l’elezione del Consiglio direttivo;
– l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
– la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
– sulla nomina dei membri del revisore contabile e del collegio del probiviri;
– sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo o dagli associati.
Solo il socio Ordinario ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci appartenenti al direttivo; in seconda convocazione è valida qualora sia presente la metà più uno dei soci appartenenti al consiglio direttivo.
L’assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno degli aventi diritto.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli appartenenti al consiglio direttivo; e in seconda convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci appartenenti al consiglio direttivo.
La votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale.
Le deliberazioni dell’Assemblea prese a norma del presente statuto vincolano tutti gli associati.
L’Assemblea straordinaria delibera:
– sulle richieste di modifica dello Statuto;
– sullo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell’Associazione;
– sulla nomina del liquidatore;
– su quanto il consiglio direttivo riterrà necessario sottoporre alla sua approvazione.
Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell’Assemblea dei soci.
Art. 13 – Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti mentre il presidente può essere rieletto alla stessa carica soltanto per un mandato consecutivo.
I componenti del consiglio direttivo prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’espletamento dei loro incarichi.
Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci, stabilire la quota sociale annuale;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile annuale;
d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
e) eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
f) curare gli affari di ordine amministrativo; dare esecuzione alle delibere dell’assemblea; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
g) approvare il programma dell’Associazione, pianificare e organizzare tutta l’attività dell’associazione, avvalendosi anche di commissioni interne e/o soggetti terzi;
h) fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
i) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;
j) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.
Art. 14 – Il Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad altri membri del consiglio direttivo. Le eventuali deleghe devono essere disposte per specifiche materie e per tempi definiti.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto soltanto per un secondo mandato consecutivo alla stessa carica.
Il presidente convoca e presiede l’assemblea degli associati e il consiglio direttivo. In casi eccezionali di necessità e urgenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 15 – Segretario
Il segretario è scelto dal consiglio direttivo fra i propri componenti.
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo, ove non sia richiesta la presenza del Notaio; in caso di sua assenza saranno i presenti appartenenti al consiglio direttivo a nominare per l’occasione un sostituto.
Il segretario inoltre cura la tenuta dei libri dei verbali delle assemblee e del libro degli associati. Su incarico del consiglio direttivo e insieme al tesoriere provvede alle domande di ammissione degli associati.
Il segretario può essere coadiuvato da un ufficio di segreteria e avvalersi della collaborazione di terzi salvo il consenso del consiglio direttivo.
Art. 16 – Tesoriere
Il tesoriere è scelto dal consiglio direttivo fra i propri componenti.
E’ compito del tesoriere, con l’eventuale ausilio dell’ufficio di segreteria, aggiornare la contabilità dell’associazione e predisporre la bozza di bilancio e della relazione annuale sull’attività svolta, da sottoporre all’approvazione del consiglio direttivo. Su specifico incarico del consiglio direttivo e insieme al segretario provvede alle domande di ammissione degli associati.
Il tesoriere, per la tenuta della contabilità, potrà avvalersi anche di soggetti ed enti terzi, salvo il consenso del consiglio direttivo.
Art. 17 – Revisore dei conti o Collegio dei revisori dei conti
L’assemblea ordinaria con apposita delibera può prevedere un revisore dei conti e, nella necessità, la nomina di un collegio dei revisori dei conti. Il collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che eleggono il proprio presidente.
L’incarico di revisore è incompatibile con quello di consigliere. Per la durata e la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate per il consiglio direttivo. I revisori possono essere anche esterni all’associazione e in tal caso ricompensati per l’attività svolta. I revisori curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano alle assemblee e alle riunioni del consiglio direttivo ma senza diritto di voto. Verificano la regolare tenuta della contabilità, dei libri e danno il parere sul bilancio.
Il revisore dei conti o il collegio dei revisori può convocare l’assemblea qualora ravvisi fatti gravi e sia necessaria una risoluzione per gli stessi.
Art.18 – Collegio dei probiviri.
L’assemblea può prevedere con apposita delibera la nomina del collegio dei probiviri. L’organo si compone di tre membri che nominano internamente il proprio presidente. Qualunque controversia dovesse sorgere, per l’esecuzione o l’interpretazione del presente statuto e dei regolamenti qui riportati verrà rimessa al giudizio del collegio dei probiviri. Il collegio decide a maggioranza dei suoi membri entro 60 giorni dalla presentazione della domanda con cui si chiede la risoluzione della controversia.
Art. 19 – Scioglimento
L’assemblea delibera lo scioglimento e nomina uno o più liquidatori determinandone anche i poteri.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, la stessa ha l’obbligo di devolvere il patrimonio che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione ad altre associazioni con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.
Art. 20 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia oggetto del parere del collegio dei probiviri, oppure nel caso il collegio non sia nominato, opposto da una delle parti sarà risolta, se arbitrabile, mediante arbitrato secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio di Terni. Il tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato in conformità di tale regolamento, e giudicherà secondo equità in via rituale.
Art. 21 – Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa esplicito rinvio alle norme del codice civile e alle leggi in vigore.